La professione Osteopatica in Italia

Con atto del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2021 anche in Italia, così come già in altri paesi del mondo, l'Osteopatia è stata ufficialmente e formalmente riconosciuta PROFESSIONE SANITARIA DI PREVENZIONE in ottemperanza alla Legge Lorenzin n° 3/2018.

Ora si è in attesa della definizione dell'ordinamento didattico e dei percorsi di studi universitari nonchè alla valutazione dei titoli pregressi per consentire, a chi già formato e in possesso di un'adeguata esperienza lavorativa, di potersi iscrivere al relativo albo professione.

Già in data 7 marzo 2019 e successivamente in data 28 ottobre 2019, viene inviata una nota dalla Federazione Nazionale Ordini dei TSRM delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione alle scuole private di Osteopatia Italiane.

Nel testo è espresso il formale invito affinché sia comunicato e chiarito agli studenti e a coloro che intendono iscriversi presso suddette Scuole/Istituti il quadro normativo della legge 3/2018.

Nella nota, in riferimento alla legge 3/2018, viene comunicato che "...nessun Istituto o Scuola privata in Osteopatia possa fornire garanzie certe agli studenti e ai postulanti circa il fatto che il proprio percorso di studi assicurerà il diritto di iscriversi nell'istituendo albo degli Osteopati e, quindi, non garantendo il legittimo esercizio della professione in Italia". 


Profilo professionale e ambito di competenza

In data 5 Novembre 2020 in Conferenza Stato-Regioni, è stato definito e siglato il seguente protocollo d'intesa:

La professione sanitaria dell'Osteopata potrà operare nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche solo allorquando le relative prestazioni saranno inserite nei Lea e fermo restando l'individuazione di adeguate risorse finanziarie aggiuntive del Fondo sanitario nazionale a fronte dei relativi costi sorgenti.

Art. 1 (Individuazione della figura e del profilo dell'osteopata)

Nel dettaglio si può leggere all'art.1 un vero e proprio riconoscimento della figura di tale professionista: è necessaria una laurea triennale o titolo equipollente e l'iscrizione all'apposito albo professionale.

L'osteopata è il professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell'iscrizione all'albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell'ambito dell'apparato muscoloscheletrico.

Art. 2 (Ambiti di attività e competenza)

Nell'articolo 2 sono descritte le modalità di intervento possibili a tale sanitario: viene pianificato il trattamento osteopatico e poi eseguito nel pieno rispetto della sicurezza, della dignità e della sensibilità del paziente.

1. L'osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, e all'indicazione al trattamento osteopatico, dopo aver interpretato i dati clinici, riconosce l'indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatico attraverso l'osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscoloscheletrico.

2. L'osteopata opera con le seguenti modalità:

a) pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalità di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico;

b) esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente;

c) valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l'appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il paziente, con eventuali caregiver e/o con altri professionisti sanitari;

d) al fine di prevenire alterazioni dell'apparato muscoloscheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività; educa il paziente nelle abilità di autogestione dell'organismo e ne pianifica il percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti; a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata e gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano.

Art. 3 (Contesto operativo)

Nell'articolo 3 viene definito il contesto operativo.

1. L'osteopata svolge attività professionale, di ricerca, di formazione, di autoformazione e di consulenza nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenze o libero professionale.

Art. 4 (Valutazione dell'esperienza professionale ed equipollenza dei titoli)

Il 4 predice un futuro accordo tra Stato e Regioni: in particolar modo verranno individuati i criteri di valutazione dell'esperienza professionale.

1. Con successivo accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni sono individuati i criteri di valutazione dell'esperienza professionali nonché i criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico è definito con decreto del Ministro dell'Università di concerto con il Ministro della Salute.

Art. 5 (Clausola di invarianza)

Infine, gli artt. 5 e 6 rappresentano una semplice clausola di invarianza finanziaria.

1. Con il presente Accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6 (Recepimento)
1. Il presente Accordo è recepito con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 


Successivamente, in data 23/11/2020, è stato siglato l'atto di rettifica n. 190 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, che al comma 1 dell'art. 2 del citato Atto Rep. n. 185/CSR come segue:

"L'Osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, e all'indicazione al trattamento osteopatico, dopo aver interpretato i dati clinici, riconosce l'indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatica attraverso l'osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscolo scheletrico"


Pubblicazione del DPR sulla Gazzetta Ufficiale

Da qui l'avvenuta pubblicazione del DPR del 07/07/2021 sulla Gazzetta Ufficiale ufficializzando definitivamente il ruolo e la collocazione quale professione sanitaria in ambito preventivo.


Anche il TAR del Lazio conferma la piena legittimità del profilo professionale

Un'altra vittoria per la salute pubblica!

In data 21/07/2023 il TAR Lazio con sentenza n.12312, rigetta prontamente il ricorso dichiarandolo inammissibile, di alcuni fisioterapisti sostenuti dalla propria associazione di categoria, contrari al riconoscimento della Professione Sanitaria di Osteopata/Chiropratico.

Una decisione molto chiara che conferma ancora una volta la specificità delle competenze della professione.

I giudici amministrativi hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso con il quale questi avevano chiesto l'annullamento del Decreto del Presidente della Repubblica del luglio 2021 di recepimento dell'accordo tra Governo e Regioni sull'istituzione della professione sanitaria dell'osteopatia.

Come da sentenza, la declaratoria dell'ambito di attività e delle funzioni caratterizzanti la professione dell'osteopata rappresenta il prodotto di un'istruttoria approfondita e completa, nonché di una valutazione complessiva e accurata (affidata ai massimi organismi ed enti competenti in materia sanitaria e di istruzione ) dei diversi interessi coinvolti e dei dati tecnico-scientifici rilevanti, volti ad assicurare il rispetto dei richiamati principi, specie in relazione alle competenze dei fisioterapisti.

Il Tar, respingendo opportunamente il ricorso, ha pienamente riconfermato che l'osteopatia e la chiropratica sono Professioni Sanitarie dell'ambito preventivo, che non si sovrappongono ad altre discipline e non ledono competenze riconosciute ad altre professioni!

Questa decisione segna un importante passo in avanti per l'Osteopatia in Italia e una conquista significativa per la salute pubblica.

Essa potrà svilupparsi e crescere come professione sanitaria autonoma, contribuendo a migliorare la salute e il benessere dei cittadini che potranno beneficiarne in termini di cura e prevenzione migliorandone la qualità della vita riducendo il ricorso a farmaci e interventi chirurgici.

Sarà poi l'ordine professionale a vigilare sull'osservanza dei confini stabiliti con le altre discipline e ad adottare, eventualmente, gli opportuni provvedimenti disciplinari.


01-12-2023 ORA E' UFFICIALE:

 Il governo ha introdotto il corso di Laurea in Osteopatia

Il MUR - Ministero dell'Università e della Ricerca ha finalmente pubblicato il decreto inserendo l’Osteopatia tra le Professioni Sanitarie della Prevenzione definendone l'ordinamento didattico del corso di laurea ai sensi dell'articolo 7 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3.

La nuova norma specifica che "nell'ambito della professione sanitaria dell'osteopata, il laureato è quel professionista sanitario che svolge interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie nell'ambito dell'apparato muscolo scheletrico". 

Nel dettaglio, chi conseguirà il titolo accademico in osteopatia potrà pianificare il trattamento selezionando approcci e tecniche esclusivamente manuali, non invasive, ed esterne, adeguate al paziente, eseguendole in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente, valutandone poi gli esiti.

☝🏻 Ora si attende il decreto per il riconoscimento di equivalenza/equipollenza dei titoli già in essere!


Attivato in Italia il primo corso di laurea abitante alla Professione Sanitaria in Osteopatia

Al via, anche in Italia ad Ottobre 2024, il primo anno accademico per la formazione in ambito sanitario della prevenzione la laurea in Osteopatia anche in Italia presso l’Università di Verona e di Firenze.


Pubblicato in Gazzetta il nuovo collocamento nella FNO TSRM-PSTRP per i Professionisti Sanitari di Osteopatia

Un altro tassello per gli osteopati come professionisti sanitari.

Nella Gazzetta ufficiale n. 183 del 6 agosto, infatti, è stato pubblicato il decreto del ministero della salute con il quale vengono aggiunti gli osteopati alle professioni sanitarie tecniche della prevenzione.

Il provvedimento, attuando quanto previsto dalla legge 3/2018, va a modificare il decreto dell'allora ministero della sanità del 29 marzo 2001, che definisce le figure professionali nella sanità.

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