IL PROFESSIONISTA SANITARIO E' TENUTO A GARANTIRE UN ADEGUATO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE? 

ECM: OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO CONTINUO E ACQUISIZIONE DEI

CREDITI PER LE PROFESSIONI SANITARIE

L'ECM (Educazione Continua in Medicina) è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario e al proprio sviluppo professionale.

La formazione continua in medicina comprende l'acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.

I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. 

Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.

L'avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 che avevano istituito l'obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità. 

La nuova fase dell'ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali.

Dal 1 gennaio 2008, con l'entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

L'Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 che definisce il Riordino del Programma di Formazione Continua in Medicina e stabilisce la nuova organizzazione e le nuove regole per la Governance del sistema ECM del triennio 2008-2010, individua infatti nell'Agenzia la "casa comune" a livello nazionale, in cui collocare la Commissione nazionale e gli organismi che la corredano.


ECM E ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

La Legge del 29.12.2021, n. 233, di conversione del D.L. n. 152 del 6.11.2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR) - ha introdotto con l'art. 38 bis un vincolo all'operatività delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile professionale, condizionandola all'adempimento, da parte dell'assicurato, di almeno il 70% dei crediti formativi previsti dal piano di formazione continua del triennio 2023-2025.

Quindi il professionista sanitario che non dovesse essere in regola con gli aggiornamenti obbligatori rischierebbe di vedersi negata l'assicurazione professionale che porterebbe all'esclusione dall'Albo/Elenco speciale FNO TSRM-PSTRP!

📌 L'obbligo ECM sussiste finché il professionista iscritto esercita la professione.

ECM E MASSOFISIOTERAPISTI ISCRITTI ALLA FNO TSRM-PSTRP

La sentenza del TAR Lazio n. 05718/2022 del 20/12/2022 chiarisce definitivamente che i Massofisioterapisti iscritti alla FNO TSRM-PSTRP di cui all'art. 5 del DM 9 agosto 2019, conservano il diritto ad esercitare la PROFESSIONE SANITARIA e quindi di accesso al programma di Educazione Continua in Medicina (ECM).

Da ciò la delibera della COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA comunica che gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 sono sottoposti all'obbligo ECM a far data 01.01.2023.

Per ogni professionista sanitario è imposto un totale di crediti formativi che, se non svolti entro un termine stabilito, può essere soggetto a:

❌ Una sanzione da parte del proprio Ordine.

❌ I dipendenti di strutture private senza ECM metterebbero a rischio l'intera l'azienda, la quale potrebbe arrivare a perdere le convenzioni stipulate con l'ASL di appartenenza, il tutto per il mancato aggiornamento del proprio personale.

❌ Nello sfortunato caso in cui un professionista sprovvisto dei crediti ECM obbligatori si ritrovasse ad affrontare una causa di risarcimento, poi, la decisione del collegio sarebbe scontata: risulterebbe impossibile, infatti, dare ragione a chi ha già compiuto un grave illecito disciplinare.

❌ Le società assicuratrici potrebbero infatti controllare lo status della formazione ECM dei propri clienti, negando la sottoscrizione per legge della prevista copertura assicurativa.

❌ Le stesse assicurazioni, inoltre, sarebbero legittimate a rifiutarsi di coprire eventuali danni causati dal personale sanitario evasore che si trovasse non in regola con l'ECM.


Ai sensi del comma 4-bis art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei TSRM e PSTRP è istituito l'elenco speciale ad esaurimento dei Massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.

Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e all'art. 2. 

Per la tenuta e la cancellazione dall'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

I presidenti degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti designati, per ogni regione, dalle associazioni rappresentative dei massofisioterapisti.

L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 non comporta di per sé l'equipollenza o l'equivalenza ai titoli necessari per l'esercizio delle professioni di cui all'art. 1, comma 1.

Il Massofisioterapista con diploma abilitante ai sensi della Legge 403/71, art.1, è una Professione Sanitaria posta ad esaurimento dalla Legge 145, entrata in vigore il 31/12/2018, art.1, comma 537, 538, 542 e dalla Legge n. 42 del 26 febbraio 1999, art.4, comma 4bis.

Il D.M. 9 agosto 2019, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 bis dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, (introdotto ad opera della Legge 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, comma 537) ha istituito presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni Sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, un "Elenco speciale ad esaurimento" riservato ai Massofisioterapisti.

Il D.M. 9 agosto 2019, art. 5, istituisce l'elenco speciale dei Massofisioterapisti ad esaurimento e ai sensi della L.403/71, che appunto all'articolo 1 denomina quella del Massofisioterapista come Professione Sanitaria.

Ne consegue che, per gli aventi diritto, la Professione Sanitaria di Massofisioterapista sia stata riordinata con la messa ad esaurimento.


La FNO TSRM-PSTRP presenta le 19 professioni sanitarie

Pubblicazione delle indicazioni, specifiche e ambiti lavorativi delle 19 Professioni Sanitarie iscritte alla FNO TSRM-PSTRP.

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