E' possibile verificare che le prestazioni siano effettuate da professionisti abilitati?

Certo che si, sebbene, a differenza degli albi e ordini delle professioni sanitarie che sono pubblici e con controllo ministeriale, le associazioni, i registri o federazioni degli osteopati e dei chiropratici sono, allo stato attuale, esclusivamente privati.

Questa palese differenziazione permarrà finché non verranno emanati i decreti attuativi per rendere la Chiropratica e l'Osteopatia, anche in Italia, formalmente professioni sanitarie come da Legge 3/2018.

Fin quando non verranno istituiti in Italia i corsi di laurea triennale in osteopatia e chiropratica ed istituiti i relativi albi professionali, nessun titolo specifico potrà essere richiesto per l'esercizio dell'attività di osteopata e chiropratico, che resterà libera e regolata esclusivamente dalla legge 4/2013 (legge che tutela e regolamenta tutte quelle professioni non riconosciute, cioè senza albo e non ordinistiche).


Massofisioterapista Iscritto all'Ordine Professionale FNO TSRM-PSTRP di Varese

La PROFESSIONE SANITARIA del MASSOFISIOTERAPISTA, ai sensi della L. 145/2018 art 1, comma 537, attuato dall'art. 5 del D.M. 09-08-2019 del Ministero della Salute. Confermato dal Cds n°4513 del 01-06-2022

Il Massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all'opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell'impiego negli enti pubblici e privati, nell'ambito delle disposizioni di legge.

Pertanto esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull'ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale sanitario ausiliario e di terapista della riabilitazione." D.M. 7.09.1976.

Ai sensi del comma 4 -bis , dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione è istituito l'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.

Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e all'art. 2.Per la tenuta e la cancellazione dall'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

I presidenti degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti designati, per ogni regione, dalle associazioni rappresentative dei massofisioterapisti. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 non comporta di per sé l'equipollenza o l'equivalenza ai titoli necessari per l'esercizio delle professioni di cui all'art. 1, comma 1.

Il Massofisioterapista con diploma abilitante ai sensi della Legge 403/71, art.1, è una professione sanitaria posta ad esaurimento dalla Legge 145, entrata in vigore il 31/12/2018, art.1, comma 537, 538, 542 e dalla Legge n. 42 del 26 febbraio 1999, art.4, comma 4bis.

Il D.M. 9 agosto 2019, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 bis dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, (introdotto ad opera della Legge 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, comma 537) ha istituito presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, un "Elenco speciale ad esaurimento" riservato ai Massofisioterapisti.

Il D.M. 9 agosto 2019, art. 5, istituisce l'elenco speciale dei Massofisioterapisti ad esaurimento e ai sensi della L.403/71, che appunto all'articolo 1 denomina quella del Massofisioterapista come professione sanitaria.

Ne consegue che, per gli aventi diritto, la professione sanitaria di Massofisioterapista sia stata riordinata con la messa ad esaurimento.

Il Massofisioterapista NON ISCRITTO per legge nell'apposito Albo/Elenco speciale delle Professioni Sanitarie FNO TSRM-PSTRP è classificato come OPERATORE DI INTERESSE SANITARIO senza autonomia professionale e con funzioni prettamente ausiliarie!

Dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 4513 del 01/06/2022:

"8.3. Come già affermato da questa Sezione la previsione della legge di bilancio 2019, nell'ammettere l'iscrizione nei predetti elenchi speciali solo a chi abbia esercitato l'attività professionale per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni, di fatto consente l'iscrizione solo a chi vanti un titolo conseguito non più tardi del 2015, avendo iniziato il corso di formazione triennale non più tardi dell'anno formativo 2012/2013, quando il massofisioterapista era qualificato come "professione sanitaria non riordinata" anche nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute (cfr. Cons. St., sez. IlI, 16 novembre 2021 n. 7618)."

Per tutti i professionisti sanitari dal 31/12/2019 decorre l'obbligo d'iscrizione al relativo ordine professionale di appartenenza pena il reato di abuso della professione sanitaria in base all' art. 348 del codice penale, Legge Lorenzin 3/2018.


Chiropratico e Osteopata iscritto alla FELCON: Federazione Europea Laureati Chiropratici Osteopati e Naturopati
 
In Italia esistono Federazioni o Associazioni possono, per legge, garantire i requisiti e le caratteristiche professionali d'iscrizione alle medicine complementari verificandone e certificandone la qualifica e i requisiti per l'operabilità del singolo professionista in base alla legge Legge 4/2013.

La Federazione a cui sono iscritto dal 2012 è la FELCON: Federazione Europea dei Laureati in Chiropratica Osteopatia e Naturopatia. 

La FELCON è l'unica Federazione di categoria iscritta al Ministero della Salute (Roma) che garantisce un alto livello formativo degli iscritti, la cui iscrizione è consentita ad Operatori Sanitari e laureati nelle rispettive Medicine Complementari, in ottemperanza alla Legge 4/2013.

Laurea PhD in Chiropractic Medicine con il titolo di Doctor of Science in Chiropractic della Westbrook University in Weirton of West Virginia (USA), con il massimo dei voti (AA). 

Foreign Credential Evaluation from California University of Los Angeles FCE (USA) graduate UNESCO, CHEA, CUFCE, United State Equivalence Degree Document No. CUC732-09-2323.

CHEACouncil for Higher Education Accreditation serves its members, students, and society through advocacy for the value and independence of accreditation, recognition of accrediting organizations and commitment to quality in higher education.


Professionista con Certificazione Open Badge delle Qualifiche Professionali

Con l'acquisizione dell'Open Badge di ACS i/le beneficiari/e, secondo la direttiva internazionale, possono dimostrare i risultati dei loro apprendimenti sia nell'istruzione formale, sia nell'educazione non-formale che nel mondo del lavoro, trasformandoli in una certificazione delle qualificazioni personali.

Gli Open Badge sono verificabili e supportati da documentazione specifica; offrono quindi una validità unica per i curriculum, per i siti web personali e altri portafogli digitali.

Quando si includono gli Open Badge nella narrativa professionale, i datori di lavoro possono facilmente verificare le affermazioni relative alle proprie capacità: con un semplice clic sull'Open Badge, possono difatti visualizzare tutte la documentazione relativa, leggere i dettagli sui percorsi formativi e verificare l'autenticità dell'ente/organizzazione emittente! 

POST TRAUMATIC NEXT REHABILITATION TRAINING

Requisito di ingresso per seguire il percorso di formazione è il conseguimento della Laurea italiana, o titolo equipollente, in Chiropratica, Naturopatia, Osteopatia.

Tali titoli vengono previamente verificati e acquisiti da FELCON, che ha facoltà di esibirli su richiesta nei casi e nei limiti previsti dalla normativa applicabile. 

📌 Questo badge è stato emesso da Acs Italia utilizzando la piattaforma BadgeItalia. Tale piattaforma si occupa della emissione di badge secondo lo standard OpenBadge2.0.

☝🏻 ACS è l'Organismo di certificazione che verifica che determinate figure professionali possiedano, mantengano e migliorino nel tempo la necessaria competenza, intesa come l'insieme delle conoscenze, delle abilità e delle doti richieste per i compiti assegnati.  

👌🏻 ACS è Organismo accreditato secondo la ISO/IEC 17024 relativa alla Valutazione della conformità e dei requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone. 

Le competenze di una figura professionale sono attestate dal certificato di conformità rilasciato dall'organismo di certificazione accreditato che ha svolto l'attività di valutazione.  


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